Passo carrabile: autorizzazione all'apertura

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Approfondimenti

Caratteristiche dei passi carrabili

Tutti i passi carrabili devono avere le seguenti caratteristiche (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 46):

  • essere distanti almeno 12 metri dalle intersezioni e essere visibili da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita
  • consentire l'accesso a un'area laterale che sia adatta per far stazionare e circolare veicoli
  • prevedere un'adeguata separazione dall'entrata pedonale, soprattutto se l'accesso è particolarmente trafficato
  • favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale, se l'accesso dei veicoli avviene direttamente dalla strada. L'eventuale cancello dovrà essere arretrato per consentire la sosta di un veicolo che attende di entrare.
Tipologie di accessi

Gli accessi possono essere di due tipi:

  • accessi che prevedono una modifica del piano stradale per facilitare l'ingresso dei veicoli all'area privata, i passi carrabili veri e propri
  • accessi a raso, cioè senza alcun manufatto e intervento sulla sede stradale.
Accessi a raso

I proprietari di un accesso a raso possono chiedere divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale. L'accettazione della domanda è subordinata alla relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

Il cartello di passo carrabile

Il cartello di passo carrabile deve avere (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 120):

  • dimensioni pari a 45x25 cm (normale) o 60x40 cm (maggiorato)
  • in alto, l'indicazione dell'ente proprietario della strada che ha rilasciato l'autorizzazione e, in basso, il numero e l'anno del rilascio. Senza questi dati il segnale è inefficace.

Di norma, il cartello deve essere installato parallelamente all'asse della strada, su porte o cancelli.

L'installazione e la manutenzione del cartello sono a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

Passo carrabile provvisorio

Se si deve accedere temporaneamente ad aree private, come nel caso di cantieri o fiere, è possibile chiedere l'autorizzazione per aprire un passo carrabile provvisorio (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 46, com. 5).

In questo caso occorre rispettare, per quanto possibile, le caratteristiche previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 46. Se non possono essere osservate le distanze dall'intersezione, occorre installare idonea segnalazione di pericolo.

Pagamento del canone unico patrimoniale

Il divieto di sosta in prossimità del passo carrabile comporta una occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli. 

In presenza di accessi a raso, l'area in cui è vietato sostare deve essere inferiore a 10 m².

L'occupazione di suolo pubblico è soggetta al pagamento del canone unico patrimoniale da effettuare contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 835).

La domanda di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

Rilascio di provvedimenti finali
Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente è emesso un provvedimento (Legge 07-08-1990, n. 241, art. 2). Per ottenere il rilascio del provvedimento consulta la sezione servizi connessi
Durata massima del procedimento amministrativo
30 giorni

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Moduli da compilare e documenti da allegare
Domanda di autorizzazione per l'apertura o la modifica di passo carrabile
Copia del documento d'identità
Documentazione fotografica
Planimetria del passo carrabile, delle sue adiacenze e dell'area privata interna dove accedono i veicoli

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Ultimo aggiornamento: 10/05/2024 01:09.30