Tumulare provvisoriamente cadaveri, ceneri o resti mortali

Tumulare provvisoriamente cadaveri, ceneri o resti mortali

A richiesta degli interessati il feretro è provvisoriamente deposto in un loculo dell’apposito reparto,previo pagamento del canone stabilito.

La provvisorietà è ammessa nei seguenti casi:

  • per coloro che all'atto di approvazione hanno ottenuto l’uso di un’area di terreno allo scopo di costruirvi una sepoltura a tumulazione collettiva, sino alla sua agibilità
  • per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolture a tumulazione

La durata del deposito provvisorio non può protrarsi oltre il termine assegnato al concessionario per la realizzazione di lavori nel primo caso, o ripristino delle sepolture private nel secondo caso.

L’utilizzo del loculo per il deposito provvisorio deve risultare da richiesta scritta.

Scaduto il termine senza che l’interessato abbia richiesto l'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione,ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori si provvede, previa diffida, a inumare la salma in campo decennale a spese del concessionario inadempiente.

É consentita , con le stesse modalità di cui sopra, la tumulazione provvisoria di cassette contenente resti mortali e di urne cinerarie.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 15:06.32